Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22742/2026
Contenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, ove l'avviso di accertamento contenga una pluralità di pretese impositive dotate di autonomo fondamento e i motivi di merito del ricorso introduttivo investano soltanto una di esse, il giudice che annulli integralmente l'atto impugnato incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., sicché è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza d'appello che, investita di specifico motivo di gravame denunciante tale vizio di ultrapetizione, ometta di pronunciarsi su di esso, non potendo il silenzio del giudice configurare un rigetto implicito della domanda al di fuori di ogni ipotesi di assorbimento. Il mancato rilievo del vizio di ultrapetizione, incidendo sulla parziale illegittimità della sentenza di primo grado e sulla conseguente soccombenza reciproca delle parti, si riflette altresì sulla statuizione relativa alle spese di lite, in violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c.