Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22726/2026
Contenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, l'onere di impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — secondo il quale il ricorso in appello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione" e non già "nuovi motivi" — è da ritenersi assolto allorché l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotte in primo grado, in quanto considerate idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, attesa la natura devolutiva piena dell'appello, mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, sicché il giudice del gravame non può dichiarare inammissibile per difetto di specificità il motivo così riproposto, ma è tenuto a pronunciarsi nel merito della relativa contestazione.