Corte di Cassazione
Pronuncia n. 21731/2026
Principio di diritto
In tema di IVA, l'identificazione diretta del soggetto non residente ai sensi dell'art. 35-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, al pari degli obblighi previsti dagli artt. 213 e 214 della direttiva 2006/112/CE, ha natura meramente formale, con finalità di controllo, e non muta lo status di soggetto non residente né dà luogo a un soggetto passivo distinto da quello identificato, sicché l'operatore economico stabilito in altro Stato membro, ancorché titolare di partita IVA italiana per identificazione diretta, ove non abbia attraverso di essa assolto gli obblighi ed esercitato i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato, è legittimato a richiedere il rimborso dell'IVA di cui sia a credito ai sensi dell'art. 38-bis2 del medesimo d.P.R. n. 633 del 1972, purché ricorrano le condizioni previste da tale disposizione nella versione applicabile "ratione temporis" (assenza di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e mancata effettuazione di operazioni diverse da quelle ivi contemplate), in ossequio al principio unionale di prevalenza dei requisiti sostanziali su quelli formali e di neutralità dell'imposizione, che vieta formalità eccedenti lo stretto necessario per l'esercizio dei diritti in materia di IVA.