Corte di Cassazione
Pronuncia n. 21730/2026
Principio di diritto
In tema di accertamento tributario, la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, dal capo dell'ufficio ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ha natura di delega di firma – e non di funzioni, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 – in quanto realizza un mero decentramento burocratico privo di rilevanza esterna, restando l'atto imputabile all'organo delegante, sicché essa può essere attuata anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa del delegato né del termine di validità, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita, che consente la verifica ex post della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega. Ne consegue che la mancata apposizione, nell'atto organizzativo interno, di una clausola recante la specifica delimitazione del perimetro di operatività della delega di firma non esclude dal raggio di rappresentanza del delegato gli atti non specificamente nominati, dovendosi viceversa ritenere che siano stati attribuiti al funzionario gli stessi poteri del direttore, ivi compreso quello di sottoscrizione degli atti impositivi.