Corte di Cassazione
Pronuncia n. 21724/2026
Dogane e acciseContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di accise sull'energia elettrica, la società consortile costituita per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili che ceda a titolo oneroso parte dell'energia prodotta ai propri consorziati non può fruire dell'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995, la quale postula la coincidenza tra il soggetto autoproduttore e quello che consuma l'energia prodotta, essendo irrilevante il richiamo alla nozione di autoproduttore di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999, in quanto tale decreto, diretto a regolare il mercato interno dell'energia elettrica ed i comportamenti dei principali operatori, è estraneo alla materia fiscale. In tema di impugnazioni, nel processo civile, compreso quello tributario, vige il principio della consumazione del potere di impugnazione, per effetto del quale, ove avverso la medesima sentenza siano proposti dalla stessa parte due appelli identici, l'uno di seguito all'altro, il secondo gravame deve essere dichiarato inammissibile qualora il primo sia stato validamente introdotto, essendo la riproposizione dell'impugnazione consentita — anche prima della scadenza del termine per impugnare — soltanto se il primo atto risulti invalido, non ne sia stata ancora dichiarata l'inammissibilità o improcedibilità e sia rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge.