Corte di Cassazione
Pronuncia n. 21722/2026
Principio di diritto
In tema di IVA, è legittimo il disconoscimento del credito d'imposta mediante la procedura di controllo automatizzato ex art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, con conseguente iscrizione a ruolo e senza necessità di previo avviso di accertamento, allorché il credito emerga da una dichiarazione integrativa presentata oltre il termine prescritto dall'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 – applicabile anche all'IVA in forza del richiamo di cui all'art. 8, comma 6, del medesimo d.P.R. – per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, dovendo tale dichiarazione considerarsi alla stregua di dichiarazione omessa, sicché il recupero si risolve in mera attività esecutiva su base cartolare, non implicante valutazioni. Resta salva la facoltà del contribuente di dimostrare in sede di impugnazione della cartella la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto di detrazione, purché esercitato nel termine di cui all'art. 19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, senza che l'eventuale complessità degli accertamenti necessari a tale verifica – il cui onere probatorio grava sul contribuente – possa precludere all'Ufficio il ricorso al controllo automatizzato.