Corte di Cassazione
Pronuncia n. 21721/2026
Principio di diritto
In tema di classamento catastale, ai sensi degli artt. 61 e 62 del d.P.R. n. 1142 del 1949 e dell'art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998, la destinazione funzionale e produttiva dell'unità immobiliare va accertata in riferimento alle sue potenzialità di utilizzo ed alle sue caratteristiche tipologiche e costruttive – e non al concreto e differente uso che del bene venga fatto – in conformità alla, e non a prescindere dalla, normativa urbanistica, atteso che l'autonomia dell'ordinamento catastale rispetto alla disciplina urbanistica è smentita dall'art. 4 del d.P.R. n. 138 del 1998. Ne consegue che è correttamente attribuita la categoria C/3 (laboratori per arti e mestieri), in luogo della C/1 (negozi e botteghe), all'unità immobiliare che, per le sue caratteristiche oggettive (assenza di spazi destinati alla vendita diretta al pubblico e di vetrine su strada, ubicazione a piano rialzato con accesso comune), risulti trasformata in struttura a vocazione artigianale conforme alla destinazione impressa dallo strumento urbanistico.