Corte di Cassazione
Pronuncia n. 21711/2026
Contenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti in appello, introdotto dall'art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992, come riformulato dall'art. 1, comma 1, lett. bb), del D.Lgs. n. 220 del 2023, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025 – che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della relativa disciplina transitoria di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 220 del 2023 nella parte in cui ne prevedeva l'applicazione anche ai giudizi il cui appello fosse stato introdotto successivamente al 4.1.2024 – trova applicazione soltanto ai giudizi instaurati in primo grado a decorrere dal 4.1.2024, sicché, ove il giudizio di primo grado sia stato introdotto anteriormente a tale data, resta applicabile la previgente disciplina che consentiva la produzione di nuovi documenti in grado di appello, con conseguente nullità, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della sentenza che abbia dichiarato inammissibile la documentazione prodotta per la prima volta in appello.