Corte di Cassazione
Pronuncia n. 21701/2026
Principio di diritto
In tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, nella versione applicabile "ratione temporis", sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione della denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini ordinari di decadenza, senza che, per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015, il cui art. 1, comma 132, ha introdotto un regime transitorio riguardante le sole fattispecie non ricomprese nell'ambito applicativo del precedente regime transitorio – non oggetto di abrogazione – di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, in virtù del quale la nuova disciplina, che esclude il raddoppio in caso di denuncia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini, non si applica né agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015, né agli inviti a comparire di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 218 del 1997 o ai processi verbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro tale data e seguiti dalla notifica dell'atto recante la pretesa impositiva o sanzionatoria entro il 31 dicembre 2015. Il raddoppio dei termini non opera, in ogni caso, con riferimento all'IRAP, le cui disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali.