Corte di Cassazione
Pronuncia n. 21698/2026
Principio di diritto
In tema di imposte sui redditi d'impresa, ai fini della deducibilità delle quote di ammortamento dei costi ai sensi degli artt. 85, 102 e 109, quinto comma, del d.P.R. n. 917 del 1986, il requisito dell'inerenza deve essere apprezzato in concreto, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata e all'attitudine della spesa a generare potenzialmente ricavi, sicché sono deducibili dal conduttore le spese di manutenzione da questi sostenute sull'immobile condotto in locazione, ove le opere risultino non solo utili ma indispensabili per l'esercizio dell'attività commerciale — quali quelle necessarie ad adeguare il fabbricato agli standard imposti dalla casa produttrice al proprio concessionario — non ostando alla deduzione la circostanza che l'immobile appartenga a un terzo, allorché non risulti dimostrato che le opere realizzate rivestano utilità per soggetti diversi dal conduttore o comportino una valorizzazione economica del bene a favore del proprietario locatore.