Corte di Cassazione
Pronuncia n. 21694/2026
Contenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, l'appellante ha l'onere, ai sensi degli artt. 22, comma 1, e 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, di depositare, a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, copia dell'atto di appello spedito o consegnato unitamente alla ricevuta di spedizione o deposito, sicché la speciale disposizione di cui all'art. 22, comma 5, del medesimo decreto – che consente al giudice, ove sorgano contestazioni, di ordinare l'esibizione degli originali degli atti e documenti – presuppone che una prima produzione documentale, sia pure in copia, sia effettivamente avvenuta entro i termini di costituzione, e non può essere utilizzata per supplire alla totale omissione del deposito della prova della notificazione dell'atto introduttivo, non sanabile mediante produzione successiva in assenza di tempestiva istanza di rimessione in termini per causa non imputabile. Il rilievo officioso di tale inammissibilità non soggiace, inoltre, al divieto di decisione a sorpresa di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c., poiché i requisiti di ammissibilità dell'impugnazione, previsti da norme d'ordine pubblico, costituiscono parametri di rito immanenti al processo che la parte dotata di minima diligenza processuale deve considerare "ex ante" come possibile sviluppo della lite.