Corte di Cassazione
Pronuncia n. 21653/2026
Contenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione ex artt. 391-bis e 395, num. 4, c.p.c., non integra errore di fatto revocatorio l'omesso rilievo d'ufficio dell'improcedibilità del ricorso per mancato deposito, ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione – onere gravante sulla parte che abbia dichiarato nel ricorso l'avvenuta notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. – atteso che tale omissione non costituisce errata percezione, obiettivamente e immediatamente rilevabile dagli atti interni al giudizio di legittimità, dell'esistenza o inesistenza di un fatto incontrastabilmente escluso o accertato, bensì mera violazione di norma processuale, ossia errore di giudizio, sottratto come tale al rimedio revocatorio, salvo che dalla motivazione del provvedimento revocando risulti esplicitata l'inesatta supposizione dell'esistenza del fatto, tradottasi in errore percettivo avente portata decisiva ai fini della commissione della violazione stessa.