Agenzia delle Entrate
Interpello n. 169/2026
Agevolazioni e crediti d'impostaFiscalità internazionale
Oggetto
ZES unica – Principio d'incentivazione – Applicabilità
La sintesi del chiarimento
L'Agenzia chiarisce che, ai fini del rispetto del 'principio di incentivazione' di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), rilevante per l'accesso al credito d'imposta ZES Unica, occorre far riferimento al momento di 'avvio' dell'investimento, individuato nella data del primo impegno giuridicamente vincolante (nel caso di leasing, la stipula del contratto), e non a quella di effettuazione dell'investimento secondo i criteri di competenza di cui agli articoli 109 e 110 del TUIR (rilevanti solo ai fini della determinazione del costo agevolabile). Poiché la misura agevolativa per il 2026 è stata reiterata senza soluzione di continuità dalla legge di bilancio 2026 rispetto alle precedenti annualità, un investimento il cui contratto di leasing sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della disciplina, ma prima della presentazione della comunicazione preventiva (che per il 2026 può includere spese sostenute già dal 1° gennaio), rispetta comunque il principio di incentivazione, non essendo necessario che la comunicazione preceda l'avvio dell'investimento in un regime di proroga continuativa dell'agevolazione.