Agenzia delle Entrate
Consulenza giuridica n. 9/2026
RiscossioneSanzioni tributarie
Oggetto
Transazione fiscale nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti – Risoluzione per inadempimento del debitore – Effetti sull'esonero della responsabilità del cessionario d'azienda – Esclusione – Articolo 14, comma 5–bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
La sintesi del chiarimento
L'Agenzia chiarisce che la disapplicazione del regime di responsabilità solidale del cessionario d'azienda prevista dall'articolo 14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472 del 1997 opera in via definitiva anche nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, sicché l'esonero permane anche se la transazione fiscale stipulata ai sensi dell'articolo 182-ter del r.d. n. 267 del 1942 viene risolta per inadempimento del cedente. Secondo l'Agenzia, in applicazione degli articoli 1372 e 1458 del codice civile, la risoluzione dell'accordo transattivo produce effetti solo tra le parti contraenti (debitore e Amministrazione finanziaria) e non pregiudica il cessionario, terzo in buona fede, salva restando l'applicazione del comma 4 dell'articolo 14 nei casi di cessione attuata in frode dei crediti tributari.