Corte di Cassazione
Pronuncia n. 28044/2026
RiscossioneStatuto del contribuente e principi generali
Principio di diritto
In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'intimazione di pagamento notificata a seguito di decadenza del contribuente dal beneficio della rateizzazione non necessita di una motivazione specifica analoga a quella di un atto impositivo, essendo sufficiente che la decadenza risulti ex lege al verificarsi dell'inadempimento del piano rateale e che l'atto faccia riferimento alle cartelle di pagamento già notificate; parimenti, la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, avente contenuto meramente informativo-sollecitatorio e funzione di consentire al debitore osservazioni o l'adempimento spontaneo, non deve indicare né i beni specificamente destinati a garanzia - necessaria solo nell'atto finale di iscrizione - né richiede, ai fini della sua legittimità, la previa notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, d.P.R. n. 602 del 1973, non costituendo essa atto del procedimento di espropriazione forzata ma procedura alternativa a quest'ultima.