Corte di Cassazione
Pronuncia n. 28006/2026
Imposta di registro e indiretteStatuto del contribuente e principi generali
Principio di diritto
In tema di imposta di registro, per effetto dell'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dall'art. 1, comma 87, lett. a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'interpretazione autentica resa dall'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - norma avente efficacia retroattiva, come ritenuto non in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. dalla Corte costituzionale (sentenze n. 158 del 2020 e n. 39 del 2021) - l'imposta deve essere applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici, e non economici, dell'atto presentato alla registrazione, quale risulta dal suo contenuto testuale, senza che sia consentito all'Amministrazione finanziaria valorizzare elementi extratestuali né tener conto di altri atti, ancorché collegati, salvo quanto espressamente previsto dagli articoli successivi del medesimo testo unico; ne consegue l'illegittimità della riqualificazione unitaria, ai sensi del citato art. 20, di più atti negoziali collegati (nella specie, costituzione di società, conferimento d'azienda mediante aumento di capitale e successiva cessione della partecipazione) quale unica cessione d'azienda, ove tale riqualificazione si fondi su elementi esterni ai singoli atti registrati.