Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27854/2026
Principio di diritto
In tema di estimo catastale, la nozione di «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo», esclusa dalla stima diretta ai sensi dell'art. 1, commi 21 e 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo essenziale il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo, mentre restano rilevanti ai fini della rendita gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alla costruzione che ne accrescono la qualità e l'utilità, indipendentemente dal loro stato di manutenzione o dal valore di mercato del bene; ne consegue che il cattivo stato manutentivo o l'inagibilità dell'immobile non incidono sulla determinazione della rendita, la quale va ancorata alle caratteristiche costruttive e alla destinazione ordinaria e permanente del bene, né può configurarsi un deprezzamento per vetustà con riguardo a fabbricati realizzati in epoca successiva al biennio 1988/1989, considerati