Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27436/2026
Agevolazioni e crediti d'impostaRiscossione
Principio di diritto
In tema di aiuti di Stato, la decisione della Commissione Europea che dichiari l'incompatibilità con il mercato interno di agevolazioni fiscali concesse in favore di soggetti colpiti da calamità naturali costituisce ius superveniens immediatamente applicabile, anche d'ufficio, nelle controversie pendenti dinanzi al giudice nazionale, compreso quello di legittimità, con conseguente obbligo per il giudice di dare attuazione alla nuova regolamentazione della materia, ove occorra disapplicando le norme interne contrastanti, senza che rilevi il modo e il momento in cui la questione sia stata dedotta dalle parti; ne consegue che il recupero di tali aiuti, qualora non sia ancora intervenuta la notifica della decisione di incompatibilità al momento dell'espletamento del controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, può legittimamente avvenire mediante iscrizione a ruolo e cartella di pagamento relativa agli importi autoliquidati dal contribuente, non trovando applicazione la speciale procedura di cui all'art. 48, comma 2, della legge n. 234 del 2012, attivabile solo a séguito della notifica della decisione di recupero.