Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26947/2026
Agevolazioni e crediti d'impostaImposta di registro e indirette
Principio di diritto
In tema di agevolazioni fiscali per i trasferimenti di fabbricati rurali pertinenziali ai sensi dell'art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009, la nozione di pertinenza, in difetto di specifica disposizione tributaria, va tratta da quella generale di cui all'art. 817 c.c., sicché l'accertamento del vincolo pertinenziale presuppone la destinazione attuale, concreta ed effettiva del bene al servizio o ornamento della cosa principale, desumibile da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare esistenti al momento dell'acquisto; ne consegue che non può riconoscersi il vincolo pertinenziale qualora la destinazione del bene servente sia solo futura, probabile o possibile, essendo irrilevante un'utilizzazione agricola programmata e realizzata solo in epoca successiva all'acquisto del fabbricato.