Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26923/2026
Principio di diritto
In materia di sanzioni tributarie, la causa di non punibilità per obiettiva incertezza normativa, prevista dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, ricorre soltanto quando, all'esito di un'interpretazione giuridica condotta con metodo corretto e completa verifica da parte del giudice, permanga un dubbio oggettivo, inevitabile e non superabile sul contenuto, sull'ambito applicativo o sulla portata temporale della norma tributaria da applicare al caso concreto; tale incertezza deve derivare dalla normativa o dal complessivo quadro interpretativo e non può identificarsi né con la mera difficoltà soggettiva del contribuente, né con un'erronea interpretazione individuale della disciplina, con la conseguenza che la disapplicazione delle sanzioni non è ammessa quando il dato normativo, letto secondo i criteri ordinari di interpretazione, consenta di individuare in modo univoco la disciplina applicabile, anche con riguardo alla sua decorrenza temporale.