Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26777/2026
RiscossioneSanzioni tributarie
Principio di diritto
In tema di riscossione nei confronti del cessionario di azienda responsabile in solido ex art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, il credito erariale per IVA e IRAP si prescrive nell'ordinario termine decennale ex art. 2946 c.c., non applicandosi il termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., attesa l'autonomia e unitarietà dell'obbligazione tributaria; tuttavia, in difetto di titolo giudiziale passato in giudicato idoneo a determinare la conversione ex art. 2953 c.c., le sanzioni si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e gli interessi, in virtù della loro autonomia una volta maturati, nel termine quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., sicché il giudice di merito è tenuto a verificare distintamente, per ciascuna componente del credito, il rispetto dei relativi termini prescrizionali, non potendo estendere indistintamente all'intera pretesa il termine decennale applicabile al solo tributo. La notificazione della cartella di pagamento al cedente d'azienda, tempestivamente effettuata entro il termine decadenziale previsto per l'accertamento, impedisce la decadenza dell'Amministrazione anche nei confronti del cessionario, la cui responsabilità non è autonoma ma dipende dall'esistenza del debito del cedente, e produce altresì, ai sensi dell'art. 1310 c.c., effetto interruttivo della prescrizione opponibile anche al coobbligato solidale cessionario, senza che sia necessaria un'ulteriore notifica nei suoi confronti ai fini della prosecuzione della riscossione. La mancata preventiva escussione del cedente o dei soci illimitatamente responsabili, prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, non costituisce causa di nullità della cartella di pagamento emessa nei confronti del cessionario, attenendo tale beneficium excussionis alla sola fase esecutiva e potendo rilevare, se del caso, unicamente ai fini dell'opposizione all'esecuzione o della richiesta di sospensione dell'atto riscossivo.