Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26776/2026
RiscossioneSanzioni tributarie
Principio di diritto
In tema di riscossione nei confronti del cessionario d'azienda responsabile in solido ex art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, il credito erariale per IVA e IRAP si prescrive nel termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., non trovando applicazione il termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario; la notificazione della cartella al cedente, effettuata entro il termine decadenziale previsto dall'art. 1, comma 5-bis, del d.l. n. 106 del 2005, impedisce la decadenza dell'Amministrazione e produce effetti interruttivi della prescrizione, ex art. 1310 c.c., anche nei confronti del cessionario coobbligato solidale, senza che a ciò osti l'art. 2964 c.c., che esclude l'applicazione delle regole sull'interruzione alla sola fattispecie decadenziale e non impedisce che, una volta tempestivamente esercitato il potere riscossivo nei confronti del debitore principale, gli atti successivi producano gli effetti interruttivi propri della prescrizione, sicché va accertata, ai fini del rispetto del termine decennale nei confronti del cessionario, l'esistenza di eventuali ulteriori atti interruttivi intervenuti dopo la notifica al cedente; il beneficio della preventiva escussione del cedente, previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, non incide sulla validità della cartella né ne determina la nullità, attenendo esclusivamente alla fase esecutiva della riscossione; le sanzioni tributarie e gli interessi, in assenza di titolo giudiziale passato in giudicato, si prescrivono nel termine quinquennale, rispettivamente ex art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e art. 2948, n. 4, c.c., in ragione dell'autonomia che tali obbligazioni acquistano rispetto al credito tributario principale una volta sorte.