Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26772/2026
Principio di diritto
In tema di solidarietà tributaria, il principio secondo cui il coobbligato d'imposta può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da altro obbligato, ai sensi dell'art. 1306 c.c., opera soltanto a condizione che non si sia già formato un diverso giudicato: pertanto, ove il coobbligato abbia a propria volta promosso autonomo giudizio conclusosi con decisione a lui sfavorevole, passata in giudicato per mancata impugnazione, egli non può invocare a proprio vantaggio la successiva e diversa pronuncia resa nei confronti di altro condebitore solidale, né può opporre il principio di prevalenza del giudicato successivo, che presuppone un conflitto tra accertamenti resi tra le medesime parti e sulla medesima posizione soggettiva. La responsabilità solidale ex art. 38 del d.P.R. n. 43 del 1973 non determina, sul piano processuale, litisconsorzio necessario tra i condebitori, ciascuno dei quali resta titolare di un'autonoma posizione processuale e soggetto, in difetto di riunione dei procedimenti, agli effetti del giudicato formatosi nel proprio giudizio, salva la sola estensione del giudicato più favorevole ai sensi dell'art. 1306 c.c., purché non sia già intervenuto un giudicato diretto e contrario nei confronti della parte che intenda avvalersene.