Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26466/2026
Sanzioni tributarieDogane e accise
Principio di diritto
In tema di sanzioni amministrative per violazioni concernenti l'imposta di consumo sull'energia elettrica, il termine quinquennale di decadenza per la notificazione dell'atto di contestazione o di irrogazione, previsto dall'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997, decorre, in caso di comportamento omissivo del contribuente, dal momento della scoperta del fatto illecito ai sensi dell'art. 57, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1995, da individuarsi nella data in cui la violazione è comunicata all'Amministrazione finanziaria dal soggetto accertatore (nella specie, il distributore di energia elettrica), e non già nella diversa e anteriore data dell'accertamento operato da tale soggetto terzo, non potendo l'eventuale ritardo di quest'ultimo nella trasmissione della notizia di reato pregiudicare l'Amministrazione finanziaria, che risponde soltanto della propria inerzia.