TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26459/2026

deposito 08/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26459CIV

Sanzioni tributarieDogane e accise

Principio di diritto

In tema di sanzioni amministrative tributarie, l'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 distingue nettamente il termine di decadenza, entro cui deve essere notificato l'atto di contestazione o di irrogazione della sanzione (comma 1), dal termine di prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione già irrogata e divenuta definitiva (comma 3); poiché il termine di decadenza, avendo natura sostanziale e non attenendo a materia sottratta alla disponibilità delle parti, va eccepito dal contribuente e non è rilevabile d'ufficio né per la prima volta in appello, il giudice tributario non può riqualificare un'eccezione di prescrizione del tributo (o della pretesa erariale) come eccezione di decadenza dal potere sanzionatorio, mai sollevata dalla parte. Incorre nel vizio di ultrapetizione, per violazione degli artt. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 cod. proc. civ., il giudice di appello che si pronunci sulla insussistenza dei presupposti soggettivi della sanzione irrogata (riconducibilità del comportamento illecito al contribuente), qualora tale questione non sia stata dedotta con i motivi del ricorso introduttivo né si ponga in rapporto di continenza con le censure ivi formulate, esorbitando così dal perimetro della domanda.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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