Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26450/2026
Dogane e acciseFiscalità internazionale
Principio di diritto
In tema di imposta di consumo sugli oli lubrificanti, l'art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA), nella parte in cui assoggetta ad imposizione gli oli lubrificanti destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione, si pone in contrasto con le direttive unionali 92/81/CEE e 92/82/CEE vigenti ratione temporis, che obbligatoriamente esentavano tali prodotti dall'accisa armonizzata, sicché l'imposta non è dovuta per i fatti impositivi verificatisi nell'anno 2003, anteriormente all'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2004, della direttiva n. 2003/96/CE, che ha riformato il regime di tassazione dei prodotti energetici rendendo compatibile con il diritto unionale l'assoggettamento ad imposta di tali oli per usi diversi da carburante o combustibile.