Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26338/2026
RiscossioneSanzioni tributarie
Principio di diritto
In tema di riscossione dei crediti erariali, il termine di prescrizione decennale, applicabile al credito tributario principale divenuto definitivo per mancata impugnazione della cartella di pagamento, non si estende automaticamente a sanzioni e interessi, i quali restano soggetti al proprio termine di prescrizione quinquennale, rispettivamente ai sensi dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 per le sanzioni e dell'art. 2948, n. 4, c.c. per gli interessi, stante la natura autonoma dell'obbligazione relativa agli interessi rispetto al debito principale; il termine decennale di cui all'art. 2953 c.c. si applica agli accessori solo quando essi siano stati oggetto di autonoma pronuncia giudiziale definitiva. Ne consegue che la sentenza di merito che applichi indistintamente il termine decennale all'intero importo della cartella, senza distinguere tra sorte capitale, sanzioni e interessi, incorre in violazione di legge.