TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26282/2026

deposito 05/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26282CIV

IRAPRimborsi

Principio di diritto

In tema di IRAP, l'esclusione dal beneficio della deduzione di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997 (c.d. riduzione del cuneo fiscale), prevista per le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori indicati dalla norma, tra cui quello dei trasporti, richiede la contemporanea sussistenza di due presupposti: la natura concessoria del rapporto con l'Amministrazione pubblica, ravvisabile quando il corrispettivo consiste nel diritto di gestire il servizio con assunzione del rischio operativo da parte del gestore (diversamente dall'appalto, in cui il corrispettivo è un contributo economico erogato dalla stazione appaltante), e la natura remunerativa della tariffa, intesa come corrispettivo idoneo a generare un profitto e sensibile alle variazioni del costo fiscale IRAP, sì da tenerne già conto nella determinazione tariffaria; ne consegue che il giudice di merito, ai fini del diniego del rimborso IRAP richiesto da un'impresa di trasporto pubblico locale, non può limitarsi ad affermare apoditticamente la ricorrenza di una tariffa regolamentata idonea ad assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, ma deve specificamente accertare, anche alla luce delle clausole contrattuali (quali la previsione di un conguaglio o contributo annuale a carico della pubblica amministrazione) e dell'effettiva allocazione del rischio di gestione, sia la qualificazione del rapporto come concessione anziché come appalto di servizi, sia l'effettiva remuneratività della tariffa praticata.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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