Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26069/2026
Imposta di registro e indiretteAgevolazioni e crediti d'imposta
Principio di diritto
In tema di imposta di registro e di imposte ipotecaria e catastale, il regime di favore previsto per i trasferimenti immobiliari in favore dello Stato (art. 1.5, parte I, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e artt. 1, comma 2, e 10, comma 3, d.lgs. n. 347 del 1990) non è applicabile alle Università, le quali, a seguito della riforma di cui alla legge n. 168 del 1989, hanno natura di enti pubblici autonomi e non di organi dello Stato; tuttavia, ai fini delle sole imposte ipotecaria e catastale, spetta l'agevolazione di cui agli artt. 1, secondo comma, e 10, terzo comma, d.lgs. n. 347 del 1990, nonché all'art. 3 d.lgs. n. 346 del 1990, qualora l'ente pubblico persegua scopi di assistenza, studio, ricerca scientifica, educazione, istruzione o altre finalità di pubblica utilità, come nel caso delle Università, senza che sia necessaria un'espressa richiesta del contribuente, conseguendo l'agevolazione direttamente dalla legge salvo che questa non preveda l'indispensabilità di un'istanza o collaborazione del contribuente.