Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26024/2026
Sanzioni tributarieDogane e accise
Principio di diritto
In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa, prevista dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 e dall'art. 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000, con riferimento alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia tramite intermediari privi di concessione, può trovare applicazione soltanto per il periodo antecedente all'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010, la quale ha chiarito l'assoggettamento all'imposta unica anche dei soggetti che gestiscono scommesse senza concessione e la responsabilità solidale del soggetto per conto del quale l'attività è svolta; ne consegue che, per le annualità d'imposta successive al 2010, non è configurabile alcuna incertezza interpretativa idonea a giustificare la disapplicazione delle sanzioni, sicché il giudice di merito che, pur dando atto del superamento dell'incertezza normativa con l'intervento legislativo del 2010, estenda l'esimente ad annualità successive senza indicare ulteriori e specifici elementi di incertezza, rende una motivazione apparente, insuscettibile di superare il c.d. minimo costituzionale ex artt. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992.