Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26020/2026
Agevolazioni e crediti d'impostaSanzioni tributarie
Principio di diritto
In tema di compensazione di crediti d'imposta, l'omessa o irregolare apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione, prevista dall'art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del d.l. n. 78 del 2009, convertito dalla l. n. 102 del 2009, integra una violazione meramente formale, inidonea a determinare il recupero del credito utilizzato in compensazione, qualora risulti accertata l'esistenza e la spettanza sostanziale del credito e la violazione non abbia arrecato pregiudizio all'esercizio dei poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria, secondo il paradigma di offensività di cui agli artt. 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000 e 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472 del 1997; ne consegue che, in tali ipotesi, non è dovuta la sanzione proporzionale per difetto di offensività della condotta, e tale principio opera indipendentemente dalla natura del tributo (IVA o IRAP) cui il credito si riferisce, nonché a prescindere dalla circostanza che il visto sia stato del tutto omesso ovvero apposto da professionista iscritto nell'elenco dei soggetti abilitati solo successivamente al suo rilascio.