TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25994/2026

deposito 30/09/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:25994CIV

Sanzioni tributarieFiscalità internazionale

Principio di diritto

In tema di sanzioni amministrative tributarie, la regola dell'esclusiva imputabilità delle sanzioni alla persona giuridica, prevista dall'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, non opera quando l'ente, pur formalmente costituito e dotato di personalità giuridica, costituisca una mera fictio utilizzata come schermo per un'attività economica concepita, diretta e integralmente appropriata, quanto ai relativi risultati, da una persona fisica, la quale risulti al contempo autrice delle violazioni e beneficiaria esclusiva del sistema: in tal caso viene meno l'alterità tra autore materiale dell'illecito e soggetto nel cui interesse esso è commesso, che giustifica la deroga al principio personalistico, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione colpisce la persona fisica autrice dell'illecito, senza che ciò comporti inammissibile mutamento della causa petendi o integrazione della motivazione dell'atto impositivo, qualora il giudice si limiti a qualificare giuridicamente il medesimo nucleo fattuale già posto a base della pretesa. In tema di definizione agevolata delle liti fiscali ex art. 6, comma 3, del d.l. n. 119 del 2018, l'esenzione dal pagamento prevista per le controversie relative esclusivamente a sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono presuppone che il rapporto tributario principale sia stato effettivamente definito, mediante pagamento, definizione agevolata, acquiescenza satisfattiva, conciliazione o altra modalità idonea a chiudere sostanzialmente il debito, non essendo sufficiente la mera definitività dell'accertamento o dell'iscrizione a ruolo conseguente alla mancata impugnazione, che attesta solo l'incontestabilità della pretesa e non la sua effettiva estinzione.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

Contenuto divulgativo elaborato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale dai testi ufficiali delle sentenze. Non costituisce consulenza professionale.