TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25896/2026

deposito 28/09/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:25896CIV

Dogane e acciseSanzioni tributarie

Principio di diritto

In tema di imposta unica sulle scommesse di cui al d.lgs. n. 504 del 1998, sussistono i presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali dell'imposta sia nei confronti del titolare del centro di trasmissione dati (CTD) che del bookmaker estero privo di concessione, legati da vincolo di solidarietà paritetica, senza che ciò comporti doppia imposizione, discriminazione o violazione della libertà di prestazione di servizi; per i soggetti che svolgono raccolta irregolare di scommesse, non collegata al totalizzatore nazionale, è legittima la determinazione induttiva della base imponibile secondo i criteri previsti, per gli anni anteriori al 2016, dall'art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, mediante applicazione della raccolta media provinciale e dell'aliquota massima di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 504 del 1998; l'obiettiva incertezza normativa circa la soggettività passiva del bookmaker estero, idonea a escludere le sanzioni ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, sussiste solo fino all'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica recata dall'art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del 2010, non potendo essere invocata per annualità successive; infine, non sussiste, al di fuori dei tributi armonizzati, un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale la cui violazione comporti l'invalidità dell'atto impositivo, né l'identità tra ufficio verificatore e ufficio accertatore incide sulla legittimità dell'accertamento, trattandosi di imposta non armonizzata rispetto alla quale è altresì da escludersi la necessità di un atto scritto in lingua diversa da quella nazionale, gravando sul contribuente l'onere di provare l'impossibilità di comprendere il contenuto dell'atto.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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