Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25894/2026
Dogane e acciseSanzioni tributarie
Principio di diritto
In tema di imposta unica sulle scommesse, l'atto impositivo notificato al bookmaker estero non deve essere obbligatoriamente redatto nella lingua del destinatario, incombendo sul contribuente l'onere di provare di non essere stato in condizione di comprenderne il contenuto nonostante il comportamento esigibile; per i soggetti che operano irregolarmente, senza collegamento al totalizzatore nazionale, è legittima la determinazione induttiva della base imponibile secondo i criteri previsti, per le annualità antecedenti al 2016, dall'art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011 e, per quelle successive, dall'art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014, sussistendo sia nei confronti del titolare della ricevitoria che del bookmaker estero privo di concessione i presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali del tributo, i quali sono tra loro vincolati da un rapporto di solidarietà paritetica; l'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, avendo natura sostanziale, si applica solo ai giudizi successivi al 16 settembre 2022; l'incertezza normativa oggettiva circa la soggettività passiva d'imposta del bookmaker estero, rilevante ai fini dell'esclusione delle sanzioni ex art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, sussiste solo fino all'entrata in vigore della disposizione interpretativa di cui all'art. 1, comma 66, lett. a), della l. n. 220 del 2010, e non per le annualità successive al 2011; infine, non sussistendo nel diritto nazionale, per tale tributo non armonizzato, un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale né di redazione del processo verbale di constatazione, è legittimo l'accertamento c.d. a tavolino il cui primo atto portato a conoscenza del contribuente sia lo stesso avviso di accertamento.