Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25549/2026
Imposta di registro e indiretteRimborsi
Principio di diritto
In tema di imposta di registro, il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 77 del d.P.R. n. 131/1986 per la richiesta di rimborso decorre dal giorno del pagamento dell'imposta, atteso che la qualificazione dell'imposta da versare si determina nel momento in cui sorge l'obbligazione tributaria e non in quello, successivo, in cui l'Amministrazione finanziaria, anche a seguito di accertamento con adesione, richieda il pagamento del diverso tributo (nella specie, l'IVA) effettivamente dovuto; ne consegue che, ove sia stata versata l'imposta di registro in luogo dell'IVA poi accertata come dovuta, il dies a quo per il rimborso dell'imposta di registro indebitamente corrisposta decorre dalla data del relativo versamento e non dalla successiva riqualificazione dell'atto, avendo quest'ultima natura meramente ricognitiva e non costitutiva del diritto alla restituzione.