TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25539/2026

deposito 18/09/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:25539CIV

Imposta di registro e indiretteAgevolazioni e crediti d'imposta

Principio di diritto

In tema di imposta ipotecaria, l'esenzione prevista dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, per le formalità eseguite "nell'interesse dello Stato", quale norma agevolativa di carattere eccezionale non suscettibile di interpretazione analogica, si applica esclusivamente alle formalità eseguite a favore dello Stato inteso quale Stato-persona, identificabile con le amministrazioni direttamente riconducibili all'apparato statale ed espressione della sovranità, e non può essere estesa agli enti pubblici, quale l'I.N.A.I.L., dotati di personalità giuridica e gestione autonoma, ancorché perseguano finalità di pubblica utilità e siano sottoposti a vigilanza statale; ne consegue che la costituzione di ipoteca volontaria - la quale, a differenza della compravendita di bene futuro con effetti reali differiti, produce effetti reali immediati con l'iscrizione nei registri immobiliari e sconta l'imposta ipotecaria in misura proporzionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 347/1990 - a garanzia di finanziamento erogato in favore dell'I.N.A.I.L. non beneficia dell'esenzione suddetta.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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