Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25409/2026
Dogane e acciseSanzioni tributarie
Principio di diritto
In tema di imposta unica sulle scommesse, la determinazione dell'imposta su un imponibile forfetario, coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, con l'aliquota massima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), d.lgs. n. 504 del 1998, prevista dall'art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190 del 2014, si applica a tutti i soggetti non collegati al totalizzatore nazionale che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al comma 643 del medesimo articolo, o che, pur avendo aderito, ne sono decaduti, solo a decorrere dal 1° gennaio 2016, termine così prorogato dall'art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015, restando per i precedenti periodi d'imposta applicabile, anche per i soggetti non regolarizzati, il metodo di calcolo di cui all'art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla legge n. 111 del 2011, senza che rilevi la circostanza che il soggetto interessato si sia o meno regolarizzato entro il nuovo termine prorogato. Nel processo tributario, annoverabile tra quelli di 'impugnazione-merito', il giudice che ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali ma sostanziali, quale l'erroneo metodo di determinazione dell'imponibile, non può limitarsi ad accertare genericamente la debenza dell'imposta demandandone la quantificazione all'amministrazione finanziaria, poiché l'art. 35, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992, interpretato alla luce degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 47 CDFUE, esclude la pronuncia di condanna indeterminata, imponendo l'esame nel merito della pretesa entro i limiti delle domande di parte. In materia di solidarietà tributaria tra CTD e bookmaker estero privo di concessione, per i periodi d'imposta successivi al 2011 non sussiste alcuna violazione del diritto dell'Unione europea (artt. 56 TFUE, principi di non discriminazione, parità di trattamento e legittimo affidamento), avendo la Corte di giustizia escluso ogni discriminazione tra bookmaker nazionali ed esteri, applicandosi l'imposta unica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano indipendentemente dal luogo di stabilimento.