TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25408/2026

deposito 16/09/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:25408CIV

Dogane e acciseSanzioni tributarie

Principio di diritto

In tema di imposta unica sulle scommesse, la determinazione dell'imposta su un imponibile forfetario, coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, con l'aliquota massima di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), d.lgs. n. 504 del 1998, prevista dall'art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190 del 2014, si applica a tutti i soggetti non collegati al totalizzatore nazionale che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al comma 643 (o ne siano decaduti) soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2016, termine così prorogato dall'art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015, senza che tale proroga sia condizionata all'adesione, sia pure entro il nuovo termine, alla procedura di regolarizzazione; per i periodi d'imposta antecedenti, ivi compreso l'anno 2015, continua ad applicarsi, anche nei confronti dei soggetti non regolarizzati, il metodo di calcolo di cui all'art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011, conv. legge n. 111 del 2011. Il processo tributario, avendo natura di giudizio di impugnazione-merito, impone al giudice che ritenga invalido l'atto impositivo per motivi sostanziali, e non meramente formali, di procedere esso stesso, entro i limiti delle domande di parte, alla rideterminazione del quantum dovuto a titolo di imposta e sanzioni, non potendo demandare tale incombente all'amministrazione finanziaria, atteso che l'art. 35, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992, letto alla luce degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 47 CDFUE, esclude la pronuncia di condanna indeterminata. Non sussiste violazione del diritto unionale (art. 56 TFUE) né discriminazione tra bookmaker nazionali ed esteri nell'assoggettamento all'imposta unica del bookmaker estero quale coobbligato solidale del centro di trasmissione dati operante per suo conto in Italia senza concessione, sussistendo l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa in ordine alle sanzioni solo per il periodo antecedente all'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 66, legge n. 220 del 2010.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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