TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25243/2026

deposito 11/09/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:25243CIV

Dogane e acciseSanzioni tributarie

Principio di diritto

In tema di dazi doganali, lo spedizioniere che agisce come rappresentante indiretto, ai sensi dell'art. 201, par. 3, prima parte, del CDC (Reg. CEE n. 2913 del 1992), risponde in solido con l'importatore dell'obbligazione doganale per il solo fatto di aver reso la dichiarazione in nome proprio, ma tale responsabilità non è oggettiva, potendo egli esimersene, in tutto o in parte, dimostrando di aver osservato la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c. e i doveri di informazione e controllo sull'esattezza dei dati forniti dall'importatore, ovvero di aver agito in buona fede alle condizioni dell'art. 220, par. 2, lett. b, CDC. Il costo di acquisto non va incluso nel valore doganale, ai sensi degli artt. 29, 32 e 33 del Reg. CEE n. 2913 del 1992, solo quando costituisca corrispettivo per l'attività di rappresentanza svolta al momento dell'acquisto dei beni (commissione d'acquisto), e non quando remuneri ulteriori attività accessorie alla commercializzazione, dovendo il giudice del rinvio verificare se la commissione d'acquisto sia stata individuata nella dichiarazione d'importazione come elemento distinto dal prezzo di vendita. Ai sensi dell'art. 232 CDC, gli interessi di mora relativi ai dazi doganali oggetto di recupero a posteriori possono essere riscossi solo per il periodo successivo alla scadenza del termine di pagamento conseguente alla contabilizzazione a posteriori, e non per il periodo intercorso tra la dichiarazione doganale originaria e detta contabilizzazione.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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