TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25214/2026

deposito 10/09/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:25214CIV

Imposta di registro e indiretteSanzioni tributarie

Principio di diritto

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 5 della l. n. 130 del 2022, la valutazione del requisito della soccombenza, anche parziale, dell'Amministrazione finanziaria nei gradi di merito va effettuata con riguardo a ciascun atto impositivo autonomamente impugnato, e non con riferimento al giudizio nel suo complesso, ancorché unitariamente trattato: ai fini della definizione rileva infatti l'autonomia dei singoli atti impositivi impugnati e non l'unicità del procedimento, come conferma il comma 8 del medesimo art. 5, che impone la presentazione di una distinta domanda per ciascuna controversia relativa a ciascun atto impugnato. In tema di motivazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, è legittima la motivazione per relationem che richiami, senza allegarli, atti presupposti (nella specie, sentenze tributarie) conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente, in quanto tale modalità realizza un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa e il diritto di difesa del contribuente. In tema di sanzioni amministrative tributarie, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997, l'obbligazione relativa al pagamento delle sanzioni per violazioni tributarie commesse dal de cuius non si trasmette agli eredi, sicché deve escludersi ogni responsabilità sanzionatoria in capo agli eredi del contribuente autore della violazione.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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