Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24748/2026
Agevolazioni e crediti d'impostaFiscalità internazionale
Principio di diritto
In tema di agevolazioni fiscali per le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi della provincia di Catania, l'art. 1, comma 1011, della l. n. 296 del 2006, norma eccezionale volta a rimettere in termini, entro il 30 giugno 2007, i contribuenti che non avevano versato i tributi dovuti secondo il piano di rateizzazione ex D.M. 17 maggio 2005, disciplina ex novo tempi e modalità del versamento delle somme, sicché è la violazione dei nuovi termini, per versamento parziale o tardivo delle rate, a determinare la decadenza dal beneficio; inoltre, poiché la disciplina in questione è stata qualificata dalla Commissione europea (decisione C/2015, 5549 Final) come aiuto di Stato non conforme al diritto unionale, il giudice di merito, con riguardo ai tributi diversi dall'IVA e ai contribuenti imprenditori, deve accertare se il beneficio individuale rientri nei limiti del regime de minimis, tenendo conto dell'ammontare massimo complessivo degli aiuti percepiti nel triennio di riferimento, oppure se ricorrano le condizioni di compatibilità con il mercato interno ex art. 107, par. 2, lett. b), TFUE quali aiuti destinati a compensare i danni da calamità naturale, evitando fenomeni di sovracompensazione; il giudicato interno formatosi su una sentenza che non ha contestato la spettanza dell'agevolazione non si configura ove la questione sia stata specificamente devoluta con l'appello, e il giudicato esterno relativo a un diverso giudizio, che non abbia specificamente accertato la conformità dell'aiuto al regime de minimis, non è idoneo a precludere, in ossequio ai principi di effettività ed equivalenza del diritto dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la verifica giudiziale di tale conformità.