Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24662/2026
Agevolazioni e crediti d'impostaImposta di registro e indirette
Principio di diritto
In tema di agevolazioni tributarie per l'imprenditore agricolo professionale (IAP), le stesse sono soggette alla specifica causa di decadenza di cui all'art. 1, comma 4, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, non potendosi ad esse estendere la disciplina di cui agli artt. 2, n. 1), e 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604, dettata in materia di piccola proprietà contadina con riferimento alla qualifica di coltivatore diretto, trattandosi di agevolazioni autonome e distinte quanto ai relativi presupposti soggettivi; ne consegue che la concessione in affitto a terzi del fondo acquistato con i benefici fiscali, ancorché intervenuta poco prima della scadenza del quinquennio dall'acquisto, integra, quale indice sintomatico della cessazione della coltivazione diretta, causa di decadenza dal beneficio, senza che rilevi il momento in cui, nell'arco del quinquennio, la condotta inadempiente si sia realizzata, rientrando nella discrezionalità del legislatore la tipizzazione delle cause di decadenza, sicché è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 99 del 2004 per pretesa irragionevolezza di tale equiparazione.