Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24653/2026
Imposta di registro e indiretteAgevolazioni e crediti d'imposta
Principio di diritto
In tema di agevolazioni fiscali per i trasferimenti immobiliari nell'ambito dei piani di recupero, l'art. 5 della legge n. 168 del 1982, norma di natura eccezionale e come tale di stretta interpretazione, subordina il beneficio dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa alla sussistenza, al momento del trasferimento, sia del requisito oggettivo dell'inserimento dell'immobile in un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionato ai sensi dell'art. 27 della legge n. 457 del 1978, sia del requisito soggettivo della qualità di attuatore del recupero in capo all'acquirente; ne consegue che il beneficio non spetta qualora l'atto sia stipulato dopo la scadenza del termine decennale di validità del piano particolareggiato, non potendo una successiva delibera comunale, adottata ex art. 34 della legge n. 457 del 1978, far decorrere nuovamente ab origine tale termine, ma solo rendere applicabile la normativa di cui agli artt. 27 e ss. della medesima legge ai piani particolareggiati già approvati alla data della sua entrata in vigore.