Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24652/2026
Imposta di registro e indiretteAgevolazioni e crediti d'imposta
Principio di diritto
In tema di agevolazioni fiscali per i piani di recupero edilizio, l'art. 5 della legge n. 168 del 1982, avendo natura eccezionale e di stretta interpretazione, subordina l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa alla sussistenza, al momento del trasferimento dell'immobile, sia del requisito oggettivo dell'inserimento del bene in un piano di recupero vigente ai sensi dell'art. 27 della legge n. 457 del 1978, sia del requisito soggettivo della qualità di attuatore del recupero in capo all'acquirente; ne consegue che il beneficio non spetta qualora, come nel caso del piano particolareggiato di recupero dell'area di Ortigia, il piano sia scaduto per decorso del termine decennale di efficacia, non potendo una successiva delibera del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 34 della legge n. 457 del 1978, far rivivere o prolungare ex novo l'efficacia del piano particolareggiato già scaduto, essendo tale equipollenza tra piano di recupero e piano particolareggiato riservata ai soli piani già approvati alla data di entrata in vigore della legge n. 457 del 1978 e finalizzati al risanamento del patrimonio edilizio esistente.