Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24520/2026
Principio di diritto
In tema di sanzioni per tardivo versamento dell'IRAP, l'art. 1, comma 3, del d.l. n. 106 del 2005 - che esclude, per il periodo d'imposta ivi indicato, l'applicabilità delle disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso) e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997 - non è affetto da illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost., rientrando nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della ragionevolezza, l'esclusione di disposizioni di generale favore per ipotesi tassativamente determinate, individuandosi la ratio legis nell'intento di sanzionare senza attenuazioni i contribuenti che, confidando nella declaratoria giurisprudenziale di illegittimità dell'IRAP, ne avessero omesso o ritardato il versamento, senza che la successiva diversa scelta legislativa per le annualità seguenti possa costituire valido tertium comparationis, attesa l'insindacabilità delle scelte di politica fiscale. Inoltre, la questione di legittimità costituzionale di una norma, in quanto strumentale alla domanda che ne implichi l'applicazione, non può costituire oggetto di autonoma istanza, sicché, in difetto di esame da parte del giudice di merito, non è configurabile un vizio di omessa pronuncia o di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione, ben potendo la questione essere riproposta in ogni stato e grado del giudizio purché rilevante ai fini della decisione.