Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24498/2026
Dogane e acciseSanzioni tributarie
Principio di diritto
In tema di sanzioni doganali per contrabbando ex art. 303 T.U.L.D., la clausola di sussidiarietà ivi prevista, secondo cui la sanzione amministrativa non si applica qualora il fatto costituisca più grave reato, opera in una dimensione soggettivamente individualizzata e non può essere invocata dal contribuente-società qualora il procedimento penale per il reato di contrabbando risulti instaurato nei confronti di soggetti diversi dalla parte del giudizio tributario, non potendo il principio del ne bis in idem, di cui all'art. 4 Prot. 7 CEDU, riferirsi se non alla medesima persona sottoposta a duplice sanzione per lo stesso fatto; inoltre, ai fini dell'esclusione della responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo nell'illecito doganale, grava sul trasgressore, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997 e in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981, l'onere di provare il proprio assoluto difetto di colpa mediante la dimostrazione di aver adottato, secondo i canoni della diligenza professionale qualificata, tutti gli accertamenti necessari per evitare l'illecito, non essendo ammissibile alcuna rilevabilità d'ufficio della carenza dell'elemento soggettivo.