Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24497/2026
Dogane e acciseFiscalità internazionale
Principio di diritto
In tema di dazi doganali, l'azione di recupero a posteriori può essere legittimamente avviata anche dopo la scadenza del termine triennale dalla contabilizzazione dell'importo originariamente richiesto, ove la mancata contabilizzazione sia derivata da un atto perseguibile penalmente, a condizione che la notizia di reato sia trasmessa all'Autorità Giudiziaria entro (e non dopo) la scadenza del termine di prescrizione, costituendo tale trasmissione il primo atto esterno idoneo a prefigurare il nodo di commistione tra fatto-reato e presupposto d'imposta destinato a essere sciolto all'esito del giudizio penale. Inoltre, ai fini della classificazione doganale delle merci importate in forma smontata o non montata, trova applicazione la Regola generale interpretativa 2A della Nomenclatura Combinata, quale principio volto a impedire che, mediante la presentazione delle merci in dichiarazioni doganali distinte, l'importatore possa scegliere unilateralmente la classificazione tariffaria più favorevole, dovendosi qualificare come prodotto finito l'insieme dei componenti che, seppur dichiarati in dogana con intervalli temporali ravvicinati, risultino completi e richiedano solo operazioni di assemblaggio, e non anche di trasformazione sostanziale, per la loro commercializzazione.