Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24488/2026
RiscossioneImposta di registro e indirette
Principio di diritto
In tema di riscossione dell'imposta di registro, la sospensione del termine di prescrizione prevista dall'art. 1, comma 623, della legge n. 147 del 2013, opera esclusivamente con riferimento ai carichi di cui al precedente comma 618, ossia a quelli inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, e non trova applicazione con riguardo a ruoli emessi successivamente a tale data, con la conseguenza che, in tali ipotesi, il decorso del termine di prescrizione decennale ex art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 tra la notifica dell'avviso di liquidazione e quella della cartella di pagamento non è soggetto ad alcuna sospensione.