Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24487/2026
Imposta di registro e indiretteRiscossione
Principio di diritto
In tema di imposte ipotecarie, l'iscrizione di ipoteca volontaria costituita dal contribuente in favore dell'Agenzia delle Entrate, a garanzia del pagamento di debiti tributari oggetto di transazione fiscale nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 182-bis e 182-ter l. fall., non rientra nell'esenzione prevista dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 347/1990 per le formalità eseguite "nell'interesse dello Stato", atteso che tale espressione, quale norma agevolativa di stretta interpretazione, deve intendersi riferita esclusivamente allo Stato-persona e non all'Agenzia delle Entrate, soggetto giuridico distinto e non organicamente incardinato nello Stato, né è estensibile, in assenza di espressa previsione legislativa, a qualsiasi soggetto che svolga attività di accertamento e riscossione dei tributi; ne consegue che, dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2, 11, comma 2, e 16 del medesimo decreto, l'esclusione da imposta opera solo quando debitore e soggetto interessato alla formalità coincidano nello Stato-persona, e non anche quando il debitore d'imposta sia soggetto diverso dall'ente impositore.