Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24485/2026
Imposta di registro e indiretteAgevolazioni e crediti d'imposta
Principio di diritto
In tema di agevolazioni fiscali per l'edilizia abitativa, il beneficio previsto dall'art. 5 della legge n. 168 del 1982, consistente nell'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa agli atti di trasferimento di immobili compresi nei piani di recupero di cui all'art. 27 della legge n. 457 del 1978, spetta solo in presenza del duplice requisito, oggettivo (inserimento dell'immobile in un piano di recupero vigente) e soggettivo (qualità di attuatore del recupero in capo all'acquirente), sicché, avendo detta norma natura eccezionale e dovendo essere interpretata restrittivamente, l'agevolazione deve essere negata quando il rogito sia stipulato dopo la scadenza del termine decennale di validità del piano particolareggiato, senza che tale termine possa essere prorogato mediante delibera del consiglio comunale adottata ai sensi dell'art. 34 della legge n. 457 del 1978, la quale, con riferimento ai piani particolareggiati già approvati alla data di entrata in vigore di detta legge, può soltanto attribuire ad essi il valore di piani di recupero, ma non far decorrere nuovamente il termine di efficacia del piano stesso.